Aggiornato il 20/11/2023 by CedDgtno

Variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione o del documento unico e di Intestazione Temporanea dei Veicoli (per atti posti in essere dal 3 novembre 2014

Con circolare 15513 del 10/07/2014, e i successivi aggiornamenti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, facendo riferimento all’art. 94, comma 4 bis del C.d.S. e all’art. 247-bis, del d.P.R. n° 495/1992,ha disposto, per atti posti in essere dal 3 novembre 2014, l’obbligo di annotare nell’Archivio nazionale dei veicoli e sui documenti di circolazione la variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario nonché la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 gg a soggetti diversi dagli intestatari stessi (Intestazione Temporanea dei Veicoli).

Si precisa che, attualmente, le procedure contenute nella predetta circolare trovano applicazione esclusivamente con riferimento ai documenti di circolazione relativi agli autoveicoli, motoveicoli (NO ciclomotori – cilindrata entro i 50 cm3 ) ed ai rimorchi (aventi massa complessiva inferiore ai 3500 Kg), la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso in cui, ad esempio:

  • vi sia una variazione della denominazione dell’Ente intestatario;
  • vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
  • un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento giudiziale, contratto di locazione senza conducente, affitto d’azienda o ramo d’azienda, trust, rent to buy;
  • un erede, nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene in capo a tutti gli eredi, abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad una persona deceduta;
  • si debba procedere all’intestazione di un veicolo a soggetto giuridicamente incapace (es. minorenni).

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e che abbiano una durata superiore a trenta giorni naturali e consecutivi
  • che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).


Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. E’ comunque possibile richiedere, se si ritiene, l’aggiornamento della carta di circolazione.

L’annotazione della intestazione temporanea presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore.

Da ciò consegue che non è consentito:

  • che lo stesso veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori.
  • che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (subcomodato).


I veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

La procedura, per i veicoli non aziendali, prevede l’emissione di un tagliando di aggiornamento nel quale è annotato:

  • il nome,
  • il cognome,
  • il luogo e la data di nascita
  • la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o secondaria, se si tratta di persona giuridica),
  • la scadenza del comodato,

E’ apposta la dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.

NOTA BENE:

  • Intestatario è: il proprietario del veicolo; il “trustee”; il locatore (nel caso di locazione senza conducente); il nudo proprietario (in caso di usufrutto); l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l’usufruttuario.
  • Per l’art. 1803 c.c. il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.