Aggiornato il 30/03/2022 by CedDgtno

L’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione è previsto:

  • per i contratti di comodato (a titolo gratuito) stipulati a decorrere dal 3 novembre 2014 e
  • che abbiano una durata superiore ai trenta giorni naturali e consecutivi
  • che prevedano un uso esclusivo e personale del veicolo da parte di chi prende in comodato il veicolo (utilizzatore).

Gli obblighi di comunicazione debbono essere adempiuti entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto.

E’ da escludere la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo (ad es. per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d’opera).

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione i casi di:

  • utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di “fringebenefit‘ (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private), perché non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
  • utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero), perché viene meno l’uso esclusivo e personale del veicolo;
  • l’ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

E’ stato previsto un particolare regime applicabile nei casi di:

  • veicoli di proprietà di Case costruttrici chevengano da queste concesse, per periodi superiori ai 30 giorni, in comodato a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
  • veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti, ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell’Azienda.

In entrambi i casi i documenti necessari alla richiesta del tagliando di comodato::

  • Domanda redatta su modello denominato TT2119, in distribuzione presso gli Uffici, allegato mod. TT2120 se la pratica è presentata da uno studio di consulenza
  • l’istanza (Allegato B/1volta alla annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è possibile presentare un’unica istanza cumulativa, alla quale dovrà essere allegata:

  • la prevista documentazione,
  • l’elenco dei veicoli,
  • dei relativi comodatari,

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA Corrispettivi c./c. 9001 di Euro 10,20 x n veicoliCorrispettivi c./c. 4028 di Euro 16

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore.

Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza conducenteè necessario il preventivo assenso scritto del locatore.

A seguito dell’istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che l’attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di essere sanzionata in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

La medesima procedura si applica anche in caso di:

  • variazione delle annotazioni relative al comodatario,
  • proroga del comodato,
  • rientro del veicolo nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato (Allegato B/2).

Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l’annotazione in Archivio del comodato non è soggetto al pagamento delle tariffe.

Le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla carta di circolazione.

Anche in questo caso viene rilasciata l’attestazione di avvenuta annotazione.

Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà procedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione su istanza del comodante, secondo le procedure ordinarie.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità.

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.