Aggiornato il 19/10/2020 by CedDgtno

In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, l’obbligo di comunicazione comporta solo l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.

È rilasciata una ricevuta contenente:

  • il nominativo del locatore;
  • le generalità del locatario e della sua residenza (anche estera), se si tratta di persona fisica;
  • la denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all’estero) del locatario, se si tratta di persona giuridica;
  • la scadenza del contratto di locazione.

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo preso in locazione senza conducente.

La comunicazione è effettuata dal locatario presentando l’ istanza redatta su modello denominato TT2119 corredata dall Allegato1/a

La comunicazione è effettuata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al locatario: ad es. proroga della locazione per un periodo superiore a 30 giorni, restituzione anticipata del veicolo, utilizzabile anche per comunicazioni cumulative.

Decorso il termine contrattuale, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo.

Il locatario ha facoltà di presentare un’unica comunicazione cumulativa  nel caso di utilizzo temporaneo di più veicoli in locazione senza conducente.

La procedura si applica anche nel caso di sublocazione del veicolo senza conducente.

Il sub-comodato non rientra tra le ipotesi contemplate dall art. 247 bis reg.es. c.d.s. che danno luogo all’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione.

Le procedure sono operative dal 3 novembre 2014, per le locazioni senza conducente di durata superiore a 30 giorni contratte dalla stessa data.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità.

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.