Aggiornato il 10/11/2025 by CedDgtno
E’ possibile effettuare la conversione solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia, rispettando i requisiti e le modalità dei relativi Accordi.
Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo i titolari di patente estera la cui data di conseguimento è antecedente alla data di acquisizione della residenza in Italia.
Conversioni patenti extra U.E. per Residenti in Italia da più di quattro anni
| Stati | Acquisizione Residenza | Procedura ammessa |
| Albania – Argentina -Svizzera – Ucraina | > 4 anni | NO Conversione NO Revisione NO esperimento di guida |
| Andorra – Brasile – Israele Kosovo -Marocco – Moldova Regno Unito e Irlanda del Nord – Serbia -Tunisia -Turchia |
> 6 anni | NO Conversione NO Revisione NO esperimento di guida |
| Algeria – Filippine – Giappone – Libano Macedonia – Principato di Monaco – Repubblica di Corea -Repubblica di San Marino – Taiwan |
> 6 anni | SI Conversione con contestuale emissione e notifica di provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 del C.d.S. (1) |
“contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione
della patente stessa ai sensi dell’articolo 128 C.d.S. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere
restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa.”
Protocollo n° 31281 – del 31/10/2025 – Repubblica di Moldova. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.
Accordo in lingua italiana | Accordo in lingua romena |
Informativa che deve essere firmata dal richiedente la conversione