Aggiornato il 18/05/2026 by CedDgtno
E’ possibile effettuare la conversione solo ai titolari di patente EXTRACOMUNITARIA residenti in Italia, rispettando i requisiti e le modalità dei relativi Accordi.
Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo i titolari di patente estera la cui data di conseguimento è antecedente alla data di acquisizione della residenza in Italia.
Conversioni patenti extra U.E. per Residenti in Italia da più di quattro anni
| Stati | Acquisizione Residenza | Procedura ammessa |
| Albania – Argentina -Svizzera – Ucraina | > 4 anni | NO Conversione NO Revisione NO esperimento di guida |
| Andorra – Brasile – Israele Kosovo -Marocco – Moldova Regno Unito e Irlanda del Nord – Serbia -Tunisia -Turchia |
> 6 anni | NO Conversione NO Revisione NO esperimento di guida |
| Algeria – Filippine – Giappone – Libano Macedonia – Principato di Monaco – Repubblica di Corea -Repubblica di San Marino – Taiwan |
> 6 anni | SI Conversione con contestuale emissione e notifica di provvedimento di revisione dell’idoneità tecnica alla guida ai sensi dell’articolo 128 del C.d.S. (1) |
“contestualmente alla consegna della patente di guida italiana verrà notificato un provvedimento di revisione
della patente stessa ai sensi dell’articolo 128 C.d.S. In caso di mancato superamento degli esami di revisione la patente italiana verrà revocata (art. 130 del C.d.S.). La patente estera oggetto di conversione non può essere
restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa.”
Prot. n. 0015267 del 18/05/2026 – Svizzera. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, firmato a Roma il 13 maggio 2021. Accordo di proroga. Entrata in vigore 13 giugno 2026
ACCORDO |