Aggiornato il 23/03/2023 by CedDgtno

Accordo Valido fino al 12 LUGLIO 2026 Circolare Prot. n° 25025 del 3 agosto 2021

Ai sensi dell’art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.

E’ possibile effettuare la conversione solo ai titolari di patente extracomunitaria residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda

Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE

Informativa che deve essere firmata dal richiedente la conversione

Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:

  • attuale residenza;
  • data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;

Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;

Patente  straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;

Fotocopia carta di identità

Fotocopia codice fiscale

Traduzione integrale della patente di guida che può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
b) Consolato con firma del Console o Funzionario consolare legalizzata in Prefettura.

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).