Aggiornato il 04/08/2020 by CedDgtno

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della direzione generale della Motorizzazione. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72 del codice della strada, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.

Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico, solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l’ufficio della Motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.

Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della Motorizzazione competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

Si riportano di seguito alcuni elementi del veicolo la cui modifica è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse e ulteriori prescrizioni della casa stessa.

a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l’impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo.

Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d’esecuzione della modifica in questione.

In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l’ufficio della Motorizzazione competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

L’aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall’ufficio provinciale della Motorizzazione cui sia esibito il certificato d’approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall’ufficio provinciale della Motorizzazione che ha proceduto all’ultima visita e prova con esito favorevole.

Tale aggiornamento ha luogo mediante l’emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.