Aggiornato il 19/10/2020 by CedDgtno

Con riferimento all’art. 247-bis, comma 1, del d.P.R. n° 495/1992, dal 3novembre2014, èprevisto l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di un tagliando, ogni qual volta vi sia una variazione della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario (il codice fiscale/partita iva restano invariati).

Domanda redatta su modello denominato TT2119, in distribuzione presso gli Uffici, allegato mod. TT2120 se la pratica è presentata da uno studio di consulenza

I documenti da allegare al mod. 2119 per richiedere il tagliando di variazione della denominazione, sono:

A) Nel caso di Società iscritta nel registro delle imprese

  •  dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, riportante i dati di variazione di denominazione della Società;
  •  dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, riportante i dati d’iscrizione della Società;
  • fotocopia certificato d’iscrizione alla camera di commercio;
  • fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante;

B) Nel caso di Ente non iscritto nel registro delle imprese

  • dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante (es. presidente), riportante i dati di variazione di denominazione dell’Ente (vedi allegato “variazione di denominazione ente”);
  • copia atto con cui si è provveduto alla variazione di denominazione;
  • fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante;

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità.

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.