Aggiornato il 11/10/2022 by CedDgtno

Presentare la denuncia entro 48 ore dalla constatazione presso gli organi di Polizia. La denuncia fatta all’estero deve essere ripresentata in Italia.

Gli organi di Polizia rilasciano un permesso provvisorio di circolazione valido solo in Italia. Da questo momento la patente oggetto della denuncia non è più valida e se viene ritrovata deve essere distrutta.

Gli Organi di Polizia verificano se l’Ufficio Centrale Operativo – UCO del Ministero dei Trasporti può duplicare la patente.

SE LA DUPLICAZIONE è tecnicamente possibile da parte dell’Ufficio Centrale Operativo (UCO di Roma) :

Richiesta duplicato : Organi di Polizia

due foto recenti al posto di polizia che ha ricevuto la denuncia e un documento di identità in corso di validità.

Il duplicato viene inviato all’indirizzo di residenza dell’interessato dall’Ufficio Centrale Operativo UCO di Roma

Versamenti : GUIDA PAGAMENTOTRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N007 (c./c. 9001 di Euro 10,20) –Descrizione Pratica: DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE

Il pagamento è indispensabile per l’emissione del nuovo documento, ma non è necessario per ottenere il rilascio del permesso provvisorio da parte dell’organo di Polizia

Se entro quarantacinque giorni dalla data del permesso provvisorio, il duplicato non viene recapitato alla residenza del denunciante, quest’ultimo deve:

telefonare al numero verde 800.232323. La telefonata è gratuita: gli operatori della Motorizzazione civile di Roma sono a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

scrivere email a uco.dgmot@mit.gov.it: nell’email occorre specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, numero patente.

Recapito al cittadino delle patenti emesse dall’UCO di Roma a seguito di smarrimento/furto/distruzione

Dal 1 aprile 2022 nuove MODALITA’ di comunicazione dell’impossibilità di procedere all’emissione del duplicato
della patente di guida o della carta di circolazione (documento unico) da parte dell’Ufficio Centrale
Operativo (UCO) in caso di smarrimento, furto o distruzione dell’originale.

SE LA DUPLICAZIONE NON È tecnicamente possibile da parte dell’Ufficio Centrale Operativo (UCO di Roma) :

Richiesta duplicato : Uffici Motorizzazione Civile.

La patente di guida può non essere duplicabile dall’Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) per i seguenti motivi:

  • nell’Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida;
  • nell’Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta;
  • nell’Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività.

L’utente potrà infine rivolgersi all’Ufficio provinciale della Motorizzazione nel caso in cui il duplicato emesso dall’U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l’ufficio provinciale potrà rilasciare un “duplicato d’ufficio” previa verifica dell’avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

Per i connazionali iscritti all’A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio del duplicato della patente di guida italiana:

  • Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell’Unione Europea:

in tal caso, il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha stabilito la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n. 91/439/CEE.

  • Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato Extracomunitario e iscritto all’ A.I.R.E:

In questa ipotesi gli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative, apportando alla procedura le necessarie modifiche di seguito indicate:

a) in luogo della certificazione concernente la residenza, il richiedente produrrà una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’iscrizione nel Registro A.I.R.E., con l’espressa indicazione del comune italiano in cui si trova tale registro;

b) nel caso di smarrimento o furto del documento di guida italiano all’estero, la relativa denuncia deve essere comunque presentata alle competenti autorità italiane, anche se analoga denuncia è stata già presentata alla competente autorità all’estero, come disposto dal Ministero dell’Interno, che sta esaminando le problematiche relative alla Convenzione di Schengen;

c) per quanto concerne i dati anagrafici da indicare nella patente di guida, si indicherà nel “campo” relativo alla “RESIDENZA” il comune presso cui è tenuto il Registro A.I.R.E. in cui il titolare è iscritto, con l’indicazione della relativa sigla provinciale; in corrispondenza del “campo” riservato alla “Via”, si riporterà la seguente dicitura: “ISCRITTO A.I.R.E.”.