Aggiornato il 18/01/2024 by CedDgtno

SE LA DUPLICAZIONE NON È TECNICAMENTE POSSIBILE l’utente deve presentarsi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione per chiedere il duplicato della Carta di Circolazione altrimenti clicca qui

Per richiedere il duplicato è necessario presentare richiesta su apposito modello.

Domanda redatta su modello denominato TT2119. Allegato mod. TT2120 se la pratica è presentata da uno studio di consulenza

Originale e fotocopia della Denuncia di smarrimento/furto presentata presso gli Organi di Polizia (oppure dichiarazione sostitutiva di resa denuncia, redatta su apposito modulo, corredata da una copia della denuncia stessa)
• Originale e fotocopia del Permesso provvisorio di circolazione, se rilasciato dagli Organi di Polizia;
• Nel caso che lo smarrimento riguardi una carta di circolazione, originale del certificato di proprietà, cartaceo o digitale, a seconda dei casi;
• Fotocopia della Carta d’identità e del codice fiscale dell’intestatario. Nel caso di cittadini extra-Cee esibire anche l’originale del permesso di soggiorno ed allegarne una fotocopia. Nel caso di Persona giuridica allegare la Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (o fotocopia Statuto) e fotocopia della carta d’identità del Legale rappresentante.

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA – nel caso di carta di circolazione CODICE TARIFFA–N007 (diritti 10,20 euro ) Descrizione Pratica: DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE;

nel caso di Documento Unico (DU) CODICE TARIFFA–N007 (diritti 10,20 euro ) Descrizione Pratica: DUPLICATO DOCUMENTO UNICO PER SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE (NON DUPLICABILE UCO)

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):

  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
  • fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità. (Nel caso di richiesta comodatoproroga scadenza comodatovariazione delle annotazioni relative al comodatario il diretto interessato è il comodatario/utilizzatore del veicolo. Nel caso di fine anticipato del comodato il diretto interessato è il comodante.)

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

Studio di Consulenza Automobilistica

 Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.