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IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2015

RIFERIMENTI NORMATIVI: DM 12 marzo 2015 n° 46; circolare n° 11502/8.7.6 del 14/05/2015

CATEGORIAOBBLIGO DOPPI COMANDIOBBLIGO VEICOLO DELL’AUTOSCUOLA PER IL CANDIDATO ISCRITTO AD AUTOSCUOLA/CIAOBBLIGO ISTRUTTORE
AMNOSINO per ciclomotore due ruoteSI per tricicli e quadriicli leggeri
A1NOSINO
A2NOSINO
ANOSINO
B1NONO IN DISPONIBILITA’ (*)qualora il veicolo è omologato per il trasporto passeggero a fianco del conducente, è presente una persona in qualità di istruttore alla quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 CDS (vedi art. 3 comma 3 del DM 19.12.2012)
BSISISI
B96SINO IN DISPONIBILITA’ (*)SI
BESINO IN DISPONIBILITA’ (*)SI
C1 C1E D1 D1ESINO IN DISPONIBILITA’ (*)SI
C D CE DESISISI

(*) IN DISPONIBILITA’: cioè con veicoli dati in disponibilità da soggetti (terzi proprietari o usufruttuari o locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio) che possono avere sede anche in provincia differente, senza alcuna limitazione territoriale (visualizza il  modello che deve essere utilizzato per il conferimento in disponibilità del veicolo a favore dell’autoscuola o del CIA).

NOTA BENE: I CANDIDATI PRIVATISTI,  POSSONO EFFETTUARE L’ESAME DI GUIDA DELLE CATEGORIE PER LE QUALI E’ PREVISTO UN VEICOLO SENZA I DOPPI COMANDI CON IL PROPRIO VEICOLO O CON VEICOLO DI TERZI (PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO/LOCATARIO CON FACOLTÀ DI ACQUISTO/VENDITORE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO) CHE NE CONSENTA L’UTILIZZO PER L’ESAME DI GUIDA.