Aggiornato il 02/02/2023 by CedDgtno

RILASCIO “ON LINE” DEL  PERMESSO (Protocollo nr° 15753 del 13/05/2022 – Permesso di guida provvisorio ex art. 126, co. 8-bis, Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio- ALLEGATI)

Tale permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.

Richiesta del permesso provvisorio di guida presso gli Uffici Motorizzazione:

  1. Domanda
  2. VERSAMENTI: GUIDA PAGAMENTO
  3. TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N019 (16 euro c/c n° 4028 ) – Descrizione Pratica : IMPOSTA DI BOLLO
  4. Fotocopia della prenotazione della visita (esibire l’originale all’atto della presentazione della richiesta);
  5. Fotocopia della patente di guida (esibire l’originale al momento del ritiro del permesso provvisorio di guida;
  6. IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PSICOFISICA si può procedere al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore del conducente che presenti una DATA DI PRENOTAZIONE della visita presso una CML EFFETTUATA entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revisione e SUCCESSIVA alla data di scadenza della validità della patente di guida.

Ai fini dell’ottenimento del permesso provvisorio di guida :

  • non è richiesto che il titolare della patente di guida da rinnovarsi presso CML si prenoti presso quest’ultima prima della scadenza di validità della patente posseduta né che chieda il permesso di guida provvisorio prima del medesimo termine. È evidente che resta preclusa la guida tra la data di scadenza della patente posseduta e quella di rilascio del permesso provvisorio.
  • è invece necessario che, prima della richiesta di rilascio del permesso provvisorio, sia stata prenotata la prescritta visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la commissione medica locale.
  • è essenziale che NON sussistano condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10;
  • il titolare della patente NON deve sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
  • il permesso PUO’ essere richiesto IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PSICOFISICA (solo presso l’Ufficio motorizzazione civile prot. n° 1855 del 20/01/2023 ) ai sensi dell’articolo 128 del Codice della strada, commi 1-bis (coma superiore a 48 ore comunicato dai responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia) o 1-quinquies (patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente accertate in soggetti già titolari di patente da parte dei medici certificatori per la patente anche in occasione di visite medico-legali non relative alla patente) –

Il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio presso le autoscuole, gli studi di consulenza automobilistica, le Commissioni Mediche Locali (CML) e anche direttamente agli Uffici della Motorizzazione.