Aggiornato il 20/05/2020 by CedDgtno

La revisione può essere disposta dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli (art.80 comma 5 cds).

In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.

A seguito dei controlli periodici svolti presso le autofficine autorizzate (art 80/10) a svolgere le revisioni periodiche possono essere disposte revisioni singole di veicoli le cui prove sono state svolte difformemente dalle norme vigenti oppure a campione.

Il provvedimento di revisione straordinaria viene notificato al proprietario del veicolo, il quale dovrà prenotare presso un ufficio della Motorizzazione Civile la revisione suddetta, corredando la richiesta di:

della carta di circolazione originale;

Versamenti : GUIDA PAGAMENTO

TRAMITE PAGO PA – CODICE TARIFFA N046 (45 euro c/c 9001) – Descrizione Pratica: REVISIONE VEICOLI

dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d’arte per i casi di cui all’art. 80 / 7.