Aggiornato il 27/09/2021 by CedDgtno

Prot. 673 del 11 gennaio 2017 – La revisione della patente di guida consiste nel sottoporre il titolare di patente ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnica (esame teorico e esame di guida), per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.

Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.

Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione.

Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione CQC, si svolgono con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità.

Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera “V” o “F” a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.

Gli esami di revisione sono così disciplinati:

  • patente di categoria AM – 20 quiz – prova ha durata di venti minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 2;
  • patente di categoria A1, A2, A, B1, B, BE – 30 quiz – prova ha durata di trenta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
  • patente di categoria C1 e C1E con codice unionale 97 – 30 quiz – prova ha durata di trenta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
  • patente di categoria C1, C1E, C, CE – 30 quiz – prova ha durata di trenta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
  • patente categoria D1, D1E, D, DE – 30 quiz – prova ha durata di trenta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
  • CQC merci – 40 quiz – prova ha durata di quaranta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;
  • CQC persone – 40 quiz – prova ha durata di quaranta minuti – si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4.

I conducenti affetti da sordomutismo saranno ammessi a sostenere le prove di teoria dell’esame di revisione patente mediante il sistema orale con la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell’ente nazionale sordomuti.

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA e modalità per poter fruire della maggiorazione del tempo

Autorizzazione al trattamento dei dati per candidati con diagnosi di DSA: da firmare in calce a cura del candidato ( o genitore/tutore nel caso di candidato minorenne) e da presentare all’UMC unitamente al modello TT 2112 e al certificato di diagnosi DSA di cui alla circolare MIMS prot. 28649 del 15.09.2021 per poter usufruire della maggiorazione del tempo previsto per l’esecuzione della prova di teoria.

In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente.

L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all’art. 128 c.d.s.

Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l’esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema:

  • a) patente comprendente le categorie CE e DE:
    il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  • b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.
  • c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.
  • d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.
  • e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.
  • f) patente comprendente le categorie C e D:
    il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  • g) patente comprendente le categorie C1E e D1E:
    il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
  • h) patente comprendente le categorie C1E e D1:
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.
  • i) patente comprendente le categorie C1 e D1E:
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.
  • l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE:
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).
  • m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):
    il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
  • n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:
    il titolare potrà optare di svolgere l’esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
  • o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).
  • p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):
    l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).

Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, per esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d’esame sul programma della categoria A2. In questi casi, se l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l’esame di revisione.

Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio.

All’atto dell’esame di revisione occorre presentarsi con la patente di guida in originale oppure essere muniti dell’ eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente di guida.

Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.