Aggiornato il 20/05/2020 by CedDgtno

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge (art.79 cds).
Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei veicoli rispettano le norme comunitarie.

Quando effettuare la revisione:

  • per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
  • per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.
  • per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t è disposta la revisione per il corrente anno per quelli immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997 con esclusione di quelli che successivamente all’1/1/1999 sono stati sottoposti a visita e prova (collaudo) ai sensi degli artt 75 e 80.

Revisione Ciclomotori e Motoveicoli

Per l’anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall’art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall’anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:

  • ciclomotori di cui all’art.52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
  • motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Si evidenzia, infine, che gli accertamenti sulle emissioni inquinanti e il controllo della velocità massima dei ciclomotori, previsti dal 1 luglio 2003, saranno effettuati sulla base delle disposizioni di prossima emanazione. Dove andare Per far revisionare l’auto ci si può rivolgere agli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti oppure alle Officine Private autorizzate dallo stesso Dipartimento.

Una volta compilato un modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si procederà alla revisione del veicolo che verificherà lo stato e l’efficienza dei seguenti dispositivi ( DIR CEE 2010/48).

  1. DISPOSITIVI FRENATURA (freno a mano, di servizio)
  2. STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  3. VISIBILITA’ (vetri, specchietti, lavavetri)
  4. IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori)
  5. ASSI PNEUMATICI SOSPENSIONI
  6. TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio)
  7. EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico)
  8. IDENTIFICAZIONE VEICOLO (targa, telaio)
  9. ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture anteriori e posteriori ove sia presente predisposizione)

Al termine della revisione, il Dipartimento o l’officina autorizzata, consegnano all’utente un talloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dizione ‘revisione regolare’ nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo; in caso contrario porterà la dicitura ‘revisione ripetere’ e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l’utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un’autofficina). Se infine il tagliando porterà la dicitura ‘revisione ripetere-sospeso dalla circolazione’, il veicolo potrà circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova. Sanzioni Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione che viene spedita all’ufficio Periferico del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti competente sul luogo in cui è stata accertata l’infrazione e restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione (dal 1 gennaio 2002 i veicoli con carta di circolazione ritirata non possono effettuare la revisione periodica in un’autofficina autorizzata tranne che per l’Ufficio Provinciale di Milano). Revisione periodica dei rimorchi di m.t.p.c. fino a 3,5 t per l’anno 2003