Aggiornato il 18/05/2020 by CedDgtno

In attuazione dell’art. 4 comma 5 del DM 6/10/2006 con la presente si dettano le nuove disposizioni inerenti le modalità per il rilascio del CFP-ADR per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose.

Dette norme sostituiscono quelle già emanate dallo scrivente e raccordano tutte quelle in vigore costituendo uno strumento utile per il controllo di tutta l’attività da parte di questa D.G.T. nell’ottica di una azione incisiva al fine di verificare la corretta applicazione delle stesse. ( Normativa di riferimentoORDINE DI SERVIZIO NR. 3 del 27 settembre 2019 ).

Tipologia Corsi

I corsi per il conseguimento del CFP possono essere:

  • Corsi di rilascio;
  • Corsi di aggiornamento

Corsi di rilascio: per poter partecipare ad un corso di rilascio il candidato:

  • non dovrà aver mai conseguito il CFP;
  • dovrà essere in possesso di un CFP scaduto di validità alla data d’esame.

Corsi di aggiornamento: per poter partecipare ai corsi di aggiornamento il candidato:

  • dovrà aver già conseguito un CFP di cui si richiede il rinnovo;
  • la scadenza dello stesso dovrà ricadere entro la data dell’esame;
  • la scadenza non dovrà essere superiore a 1 anno dalla data di fine corso.

Il corso deve avere la durata minima di moduli prevista ovvero:

BASEPrimo rilascio   18 moduli + esercitazioneAggiornamento   9 moduli + esercitazione
CISTERNEPrimo rilascio   12 moduli + esercitazioneAggiornamento   6 moduli + esercitazione
ESPLOSIVIPrimo rilascio   8 moduliAggiornamento   4 moduli
RADIATTIVIPrimo rilascio   8 moduliAggiornamento   4 moduli

I corsi possono essere:

  • solo rilascio;
  • solo aggiornamento
  • promiscui (rilascio + aggiornamento)

I candidati che aggiorneranno il CFP ed iscritti in “un corso promiscuo” dovranno frequentare il numero minimo di lezioni previste per l’aggiornamento.(N.B. LE SINGOLE LEZIONI e/o MODULI PER I CORSI CFP-ADR RILASCIO e/o AGGIORNAMENTO SONO PARI A 45 minuti)

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Quando una Autoscuole/Ente è stato accreditato dalla DGT a svolgere corsi CFP ADR, deve presentare, all’UMC competente per territorio, apposita richiesta utilizzando:

IN FORMA CARTACEA (da utilizzare ESCLUSIVAMENTE da Enti e/o Istituti di formazione NON autorizzati al collegamento con il C.E.D.): almeno 5 giorni lavorativi liberi prima dell’inizio del corso presentando fac-simile di domanda predisposto da questa DGT , a seconda che trattasi di corsi in sede o c/o una sede esterna preventivamente autorizzata, ( all.4- 4a ) corredata da:

  • Copia dell’autorizzazione del DGT Calendario del corso suddiviso per tipo di corso (base/specializzazioni)
  • elenco dei candidati in ordine alfabetico suddivisi per tipo di corso : rilascio – aggiornamento – specializzazione.

Tali elenchi, presentati contestualmente alla domanda, possono essere integrati da ulteriori candidati, entro il numero massimo previsto, ma entro le ore 20:00 del giorno precedente l’inizio del primo modulo del corso relativo a quello che il candidato vuole frequentare, tramite PEC indirizzata all’ufficio di competenza territoriale.

In tale ipotesi l’elencazione dei candidati in ordine alfabetico nei rispettivi corsi potrà essere derogata.

IN FORMA TELEMATICA (da utilizzare da parte di tutte le autoscuole-) almeno 3 giorni lavorativi liberi prima dell’inizio del corso utilizzando l’apposito programma predisposto da questa D.G.T. e denominato “CFP-ADR” all’interno di AGINET.

In quest’ultimo caso non è necessario presentare, entro la data di inizio del corso, alcuna documentazione.

Eventuali inserimenti di nuovi candidati potranno essere effettuati al massimo entro l’ora che precede l’inizio del primo modulo.

N.B. Per “giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono i giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata:

  • IN FORMA CARTACEA: il lunedì il corso può iniziare il lunedì successivo (sempre che i giorni intermedi non siano festivi).
  • IN FORMA TELEMATICA: il lunedì il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni intermedi non siano festivi).

IL SABATO E’ CONSIDERATO FERIALE.

Le comunicazioni di inizio dei corsi e quelle relative alla variazioni non sono soggette ad imposta di bollo.

In particolare si ricorda che:

  • a) i moduli teorici avranno la durata minima di 45 minuti;
  • b) NON si potranno svolgere più di 8 moduli nella stessa giornata. Nel rispetto del numero massimo di moduli giornalieri per singolo candidato è possibile programmare le esercitazioni pratiche in gruppi. Il numero massimo di moduli è riferito al candidato e non ai docenti;
  • c) le esercitazioni pratiche verteranno su norme di primo soccorso, lotta contro gli incendi e comportamenti da attuare in caso di incidente, sono obbligatorie sia per i rilasci che per gli aggiornamenti. Alle esercitazioni pratiche dovrà essere sempre presente un docente tra quelli autorizzati;
  • d) la durata delle esercitazioni pratiche sia di aggiornamento che di rilascio dovrà essere in rapporto al numero dei candidati. Deve essere previsto almeno un modulo ogni 6 candidati (non sono ammesse frazioni di modulo);
  • e) la durata dei corsi di aggiornamento deve essere di almeno due giorni;
  • f) i corsi devono avere possibilmente svolgimento sequenziale (Base + Specializzazioni) preferibilmente rispettando l’ordine degli argomenti previsti per la formazione dall’ADR;
  • g) il numero dei partecipanti deve essere pari alla capienza massima dell’aula ed è riportato sul nulla osta al corso rilasciato dall’UMC competente;
  • h) non si possono effettuare corsi on-line o in video conferenza;
  • i) le lezioni possono essere svolte da lunedì alla domenica dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
  • j) le variazione del corso , al momento attuale, devono essere comunicate tempestivamente all’UMC competente , tramite PEC, e comunque entro le ventiquattro ore lavorative precedenti l’ora di inizio del corso. (Esempio: E’ considerata come variazione al corso l’indisponibilità del docente).

Le variazioni del calendario delle lezioni devono, invece essere comunicate, in forma cartacea tramite PEC, almeno due giorni lavorativi, prima dell’inizio delle lezioni, cui le variazioni si riferiscono, ed entro le ore 12, al fine di consentire all’UMC di predisporre eventuale ispezione o variare il turno delle visite già programmato.

Per variazioni di calendario si intendono:

  • cambiamento dell’orario o del giorno di svolgimento di uno o più moduli, sia che si tratti di posticipare o anticipare i moduli programmati.

Le modifiche invece che si ripercuotono sullo svolgimento delle lezioni ma che sono determinate da eventi improvvisi e imprevedibili non dipendenti dalla volontà del responsabile del corso devono essere comunicate all’UMC entro l’ora di inizio delle lezioni.

A titolo non esaustivo si elencano alcuni esempi di modifiche:

  • l’assenza alla lezione di tutti i partecipanti;
  • l’improvvisa assenza del docente (che determina la variazione del giorno di effettuazione dei moduli);
  • l’impraticabilità dell’aula;

k) E’ ammessa, per il candidato, una tolleranza in ingresso pari a 15 minuti solo per il 1° modulo della giornata.

l) Il candidato ritardatario (con ingresso in aula oltre il tempo di tolleranza previsto) potrà partecipare alle restanti lezioni. Il docente dovrà annotare sul registro di frequenza l’orario di inizio lezione. Ai fini dell’ammissione all’esame, il candidato dovrà recuperare interamente i moduli non completamente svolti (es: inizio corso ore 08:00 – firma in entrata alle ore 09:00 l’allievo dovrà recuperare 2 moduli ovvero la lezione svolta dalle ore 08:00 alle ore 08:45 e la lezione in corso al momento dell’ingresso in aula).Stessa modalità potrà essere utilizzata nel caso di uscita anticipata del candidato.

m) Il docente ha l’obbligo di annotare le assenze dei candidati in ingresso al 1° modulo della giornata.

n) Vista la particolarità dei partecipanti al corso è ammesso un limite massimo di assenze che non dovrà essere superiore al 25% come di seguito specificato:

TIPO  CORSORILASCIOAGGIORNAMENTO
BASE4     moduli2     moduli
CISTERNA3     moduli1     moduli
ESPLOSIVI2     moduli1     moduli
RADIOATTIVI2     moduli1     moduli

Le eventuali giornate di recupero dovranno essere richieste, al momento attuale, in forma cartacea, all’ ufficio competente almeno 5 giorni prima della prima lezione di recupero, allegando elenco dei candidati e argomenti. Le lezioni di recupero potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte dell’ufficio competente.

Eventuali assenze non recuperate non daranno diritto all’effettuazione dell’esame da parte del candidato.

Le ore di recupero dovranno essere obbligatoriamente effettuate entro 1 mese dalla data di fine corso.

Lo svolgimento del corso dovrà tassativamente rispettare quanto comunicato nella domanda iniziale.

Si precisa inoltre che sarà possibile inserire, a corso iniziato, candidati per la partecipazione a corsi di specializzazione non espressamente richiesti nella domanda iniziale. Tale integrazione dovrà pervenire all’UMC competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso di specializzazione richiesto.

NULLA OSTA DEL CORSO

L’utente professionale può ottenere il nulla-osta allo svolgimento dei corsi CFP-ADR:

  • Autoscuole: per via telematica attraverso il sistema AGINET – corsi “CFP-ADR”;
  • Enti e/o Istituti di formazione: in forma cartacea in quanto non accreditati al sistema AGINET – corsi “CFP-ADR”.

In entrambi i casi il nulla osta dovrà:

  • essere allegato al registro del corso;
  • contenere il n° di riferimento del corso che dovrà essere utilizzato per ogni eventuale comunicazione all’Ufficio (variazioni, richieste esami, ecc)

es.: numero progressivo corso/anno/codice autoscuola/numero registro frequenza

Il responsabile del procedimento dovrà pertanto rilasciare un nulla-osta cartaceo comprensivo di tutti i corsi richiesti (se Ente e/o Istituto di formazione).

Utilizzando il sistema informatico CFP-ADR l’accettazione del corso da parte del sistema e la stampa del N.O. implicano il rilascio dello stesso.

RESPONSABILE DEL CORSO

Il responsabile del corso, pur non essendo obbligato alla presenza effettiva alla singola lezione, garantisce il corretto svolgimento dello stesso, dalla fase iniziale a quella finale.

In particolare:

  • cura la tenuta, la corretta compilazione e la conservazione per almeno cinque anni dei registri di frequenza;
  • è responsabile della corretta compilazione del registro delle presenze giornaliere e deve verificare che gli argomenti delle lezioni riportati sul registro corrispondano a quelli indicati nel calendario proposto ad inizio corso;
  • garantisce l’esatta corrispondenza tra i candidati iscritti al corsi e quelli effettivamente presenti alle lezioni;
  • ha il compito di informare i partecipanti che gli stessi devono essere provvisti, durante le lezioni, di un documento di riconoscimento in corso di validità e, nel caso di corso di aggiornamento, del relativo CFP, specificando che l’inosservanza di tale prescrizione determina l’annullamento della partecipazione al modulo cui sta assistendo;
  • è responsabile della tempestività, completezza e veridicità delle comunicazione e di ogni altro adempimento prescritto dalle norme vigenti o richiesto dall’U.M.C. competente;
  • assicura il libero e immediato accesso ai locali dove si tengono le lezioni e agli atti dei corsi (anche di quelli già conclusi entro i cinque anni precedenti) ai funzionari U.M.C. incaricati delle attività ispettive, prestando la collaborazione richiesta;
  • garantisce che il candidato non abbia superato più di 2 prove d’esame, per la stessa tipologia di CFP, con esito negativo e che sia intercorso 1 mese da una prova d’esame negativa all’altra;
  • controfirma il registro di frequenza.

REGISTRO

Per poter svolgere corsi CFP ADR è necessario che l’Autoscuole/Ente/organismo si doti di opportuno registro di frequenza. Questo deve essere opportunamente vidimato dall’UMC in ogni singola pagina.

Il registro di frequenza potrà essere:

  • a)  unico per più corsi;
  • b)  singolo per ogni corso

Qualora l’autoscuola o Ente decida di:

a)  utilizzare un registro per  più corsi: le pagine dovranno essere preventivamente numerate e successivamente il registro dovrà essere consegnato al funzionario competente dell’Ufficio Motorizzazione Civile che provvederà a controllare, timbrare e firmare ogni pagina ;

b) utilizzare un registro per ogni singolo corso:

  • b.1) corso presentato in forma cartacea: il registro, debitamente compilato, dovrà essere consegnato al funzionario competente per la vidimazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al corso.
  • b.2) corso telematico:il registro, debitamente compilato, dovrà essere consegnato al funzionario competente per la vidimazione, almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.

In ambedue i casi è possibile richiedere la vidimazione di più registri da associare a corsi diversi.

In questo ultimo caso, sull’istanza di inizio corso, dovrà essere indicato il numero di registro, precedentemente vidimato e utilizzato  per lo svolgimento del corso stesso.

In entrambi i casi dovrà essere:

  • rilegato;
  • numerato in ogni pagina;
  • vidimato sul frontespizio dall’UMC competente;
  • timbrato e siglato in ogni pagina dell’UMC competente. Il funzionario dell’UMC provvederà ad apporre nella pagina finale del registro la seguente annotazione:“ il presente registro si compone di n° ____ pagine numerate dal n° ___ al n° ____” con data e firma.

Il registro di frequenza deve rispettare fedelmente quanto riportato sulla richiesta di inizio corso ordinario e/o di quello di recupero. Dovrà essere correttamente compilato in ogni singola pagina e dovrà riportare:

  • data delle lezioni;
  • luogo delle lezioni;
  • aula di svolgimento delle lezioni;
  • anno e progressivo del corso;
  • elenco completo dei partecipanti al corso suddiviso tra aggiornamento/rilascio/specializzazioni per tutte le giornate del corso;
  • indicazione dell’articolazione cui si riferisce ogni singola unità di insegnamento.Per singola unità di insegnamento si intende la lezione, anche composta da più moduli, ma svolta dallo stesso docente e relativa ad un singolo corso. Se pertanto in una giornata, nel rispetto dei limiti massimi giornalieri, sono effettuate più lezioni suddivise per docente o per specializzazioni dovranno essere compilate e debitamente firmate più pagine (vedi esempio):

– base + esercitazione pratica: 2 pagine

– base + esercitazione pratica+dottore+specializzazione cisterna:  4 pagine

  • indicazione dell’ora di inizio di ogni singola unità d’insegnamento;
  • la firma di entrata in aula dei partecipanti presenti per ogni singola unità di insegnamento svolta al momento dell’ispezione;
  • la firma di uscita dall’aula dei partecipanti presenti per ogni giornata di formazione svolta;
  • l’indicazione per ogni partecipante della presenza (P) o dell’assenza (A) per ogni unità di insegnamento svolta fino al momento dell’ispezione  (in una apposita colonna a lato del cognome e nome);
  • l’indicazione del nome del docente di ogni singola unità di insegnamento svolta (terminata);
  • la firma del docente di ogni singola unità di insegnamento svolta (terminata);
  • la firma del responsabile del corso in calce ad ogni singola pagina di registro relativa alle giornate di formazione svolte (terminate);
  • i registri devono essere compilati utilizzando penne con inchiostro indelebile.

INCOMPATIBILITA’

Il responsabile del corso e i docenti non possono contemporaneamente essere anche partecipanti al corso. Il responsabile del corso NON PUO’ essere un dipendente dell’U.M.C..

ATTIVITA’ ISPETTIVA

L’effettuazione dei corsi potrà essere oggetto di ispezione da parte di funzionari abilitati appartenenti a questa Amministrazione. I funzionari potranno eventualmente essere coadiuvati anche da personale appartenente agli organi di Polizia.

I funzionari una volta giunti nella località della visita ispettiva dovranno:

  • a) verificare il libero ed immediato accesso ai locali e la loro idoneità nonché la presenza del materiale didattico;
  • b) procedere all’identificazione dell’autoscuola/consorzio/ente oggetto del controllo ed accertarsi della presenza dell’autorizzazione di accreditamento allo svolgimento dei corsi CFP-ADR rilasciata ai sensi dell’art. 4 DM 06/10/2006 da questa DGT. Tale autorizzazione riporta i nomi dei docenti (tecnico e medico) e le tipologie di corsi che l’autoscuole/ente/consorzio oggetto di ispezione può svolgere;
  • c) verificare l’effettiva presenza del docente (tecnico o medico) che sarà identificato attraverso un documento di riconoscimento. Nel caso del docente tecnico dovrà essere valutata la validità della data di scadenza nonchè l’idoneità a svolgere i vari tipi di corsi, debitamente riportati sul predetto nulla-osta. Il docente dovrà corrispondere a quello indicato nell’ autorizzazione della DGT Nord-Ovest e nel calendario delle lezioni allegato al verbale d’ispezione;
  • d) verificare che i partecipanti al corso, debitamente identificati attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità, corrispondano a quelli riportati nell’ elenco allegato alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei corsi CFP-ADR e nel caso di corso di aggiornamento verificare il relativo CFP;
  • e) indicare il numero dei partecipanti assenti;
  • f) accertarsi che non siano presenti sul registro di frequenza firma di candidati in realtà assenti;
  • g) controllare che gli allievi non abbiano apposto firme in uscita prima del termine delle lezioni;
  • h) verificare che ogni eventuale correzione e/o modifica opportunamente autorizzata dall’UMC sia stata effettuata nel modo corretto.

Il docente o il responsabile del corso, se presente, oppure il titolare dell’autoscuola/ente deve autocertificare la disponibilità o meno, presso i locali e/o località dove si stanno svolgendo le lezioni, degli atti dei corsi effettuati in precedenza (anche di quelli già conclusi nei cinque anni precedenti). In caso di disponibilità gli ispettori potranno procedere ad una verifica a campione.

Gli ispettori, valutando le assenze riscontrate sul registro di frequenza, dovranno segnalare sul verbale i nominativi dei candidati che, al momento della verifica, hanno superato il limite massimo di assenze previste e che pertanto non potranno effettuare eventuali moduli di recupero.

In caso di accertata variazioni tra quanto indicato sul programma-calendario e quanto riportato sulle pagine del registro di frequenza gli ispettori incaricati della visita dovranno richiedere, all’autoscuole/ente, il provvedimento di autorizzazione ad effettuare le modifiche rilasciato dall’UMC competente.

ESITO ISPEZIONE

L’esito dell’ispezione verrà riportato sull’apposito verbale (All. 5) redatto in contraddittorio con il responsabile o dal docente, se il primo non fosse presente, al quale verrà rilasciata copia dello stesso.

In caso di ispezione con esito negativo verrà inviata, all’Ente e/o Autoscuola, una nota contenente il resoconto delle irregolarità riscontrate. L’Ente e/o Autoscuola potrà, nei termini e nei modi previsti dalla nota sopra indicata,  presentare le proprie giustificazioni a quanto contestato.

In attesa delle spiegazioni dell’Ente e/o Autoscuola il corso e i relativi esami potranno essere sospesi.

Nel caso in cui le giustificazioni esposte dall’Ente e/o Autoscuola non siano ritenute esaurienti o non siano presentate nei termini prescritti  l’Ufficio provvederà, con proprio decreto a comunicare le sanzioni adottate.

SANZIONI

Le difformità o le anomalie riscontrate nella fase di controllo danno origine a provvedimenti sanzionatori adottati dal Direttore Generale Territoriale del Nord/Ovest o dal Direttore dell’UMC.

Il Direttore Generale Territoriale del Nord/Ovest potrà disporre:

a) in caso di gravi irregolarità un atto di:

  • annullamento parziale o totale del corso
  • cancellazione di uno o di più candidati qualora sia accertata la sua responsabilità diretta;
  • annullamento della lezione del giorno dell’infrazione per uno o più partecipanti a seconda della portata e della rilevanza dell’infrazione stessa
  • sospensione e revoca dell’autorizzazione ad effettuare i corsi per un periodo da quindici giorni a sei mesi in caso di :
  • -inottemperanza ad una precedente diffida;
  • – di recidiva nelle irregolarità di lieve entità;
  • – irregolarità gravi come di seguito elencate.

Il Direttore dell’UMC competente per territorio potrà disporre :

a) in caso di lievi irregolarità un atto di:

  • Diffida contenente l’invito ad eliminare le irregolarità riscontrate nel termine di sette giorni

Il Direttore dell’UMC  dovrà inviare, per competenza, copia del provvedimento a questa DGT.

Si precisa che in entrambi i casi la sanzione adottata dovrà essere trasmessa per competenza all’Amministrazione Provinciale, nel caso di Autoscuole, per i provvedimenti che la stessa riterrà opportuno adottare; inoltre la stessa dovrà essere trasmessa alla Commissione di accreditamento Enti istituita presso questa DGT.

GRAVI IRREGOLARITA’

Sono considerate fonti di grave irregolarità e quindi fanno scattare l’applicazione della sanzione della sospensione dell’autorizzazione ad effettuare i corsi i seguenti comportamenti:

  1. far risultare presenti candidati in realtà assenti;
  2. mancata comunicazione nei tempi previsti delle variazioni di calendario;
  3. docente tecnico non in possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento dell’argomento oggetto di ispezione o non indicato nell’autorizzazione della DGT;
  4. utilizzo di registri non timbrati dall’UMC competente;
  5. mancata rilevazione degli assenti e/o mancata annotazione di uscita anticipata di un partecipante;
  6. registri non correttamente o completamente compilati;
  7. assenza del registro di frequenza durante la lezione;
  8. mancata esibizione dell’autorizzazione rilasciata dalla DGT Nord-Ovest e/o del nulla osta rilasciato dall’UMC competente;
  9. accesso in aula e/o area esercitazioni pratiche e ai documenti del corso negato od ostacolato ai funzionari UMC incaricati del controllo;
  10. impossibilità di identificazione, anche a mezzo della documentazione relativa al corso (copia documento di riconoscimento acquisito), di qualche partecipante alla lezione;
  11. mancata esibizione da parte del partecipante ad un corso di aggiornamento del relativo CFP.

RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dai singoli UMC è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso gerarchico. Quest’ultimo deve essere presentato all’Ufficio interessato che provvederà alla sua istruttoria, integrandolo con la documentazione necessaria e con una relazione dettagliata. Il fascicolo così completato deve essere inoltrato, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso, alla Direzione Generale Territoriale Nord Ovest, per la successiva decisione.

COMMISSIONE ISPETTIVA

I sopralluoghi devono essere svolti da una Commissione composta da almeno due dipendenti designati dal Direttore Generale Territoriale del Nord/Ovest o dal Direttore del competente UMC. Gli ispettori devono aver svolto il corso di formazione teorico/pratico eseguito in ottemperanza alla direttiva del Capo Dipartimento n. 192 del 04/07/2018.

L’incarico che dispone l’attività ispettiva, deve essere emanato, se ciò è compatibile con gli orari e la sede dei corsi, il giorno stesso in cui si effettua  la visita di controllo, altrimenti nell’ultima ora di servizio del giorno precedente. L’incarico deve essere recapitato ai funzionari in busta chiusa.

Alla Commissione verrà consegnato :

  1. lettera di incarico (All. 6e relativa lettera per Autoscuola/Ente/Organismo (All. 7);
  2. il verbale (All. 5);
  3. copia del nulla osta di inizio corso e/o autorizzazioni a variazioni intervenute;
  4. copia del calendario delle lezioni con l’indicazione del nominativo del docente e degli argomenti trattati dallo stesso;
  5. copia dell’elenco degli allievi iscritti al corso;
  6. eventuali segnalazioni da parte dell’Ufficio circa eventuali problematiche da verificare.

E’ rimessa alla esclusiva discrezionalità del Direttore Generale Territoriale del Nord/Ovest o del Direttore del competente UMC l’individuazione del soggetto da sottoporre a verifica e dei funzionari da inviare.

I funzionari incaricati della verifica dovranno effettuare i controlli indicati nel verbale di ispezione redatto dal Ministero che costituisce parte integrante della presente disposizione, marcando tutte le voci riportate, ed allegando allo stesso copia della documentazione controllata (pagine dei registri di frequenza, eventuali atti pregressi o chiesti a campione, ecc).