Aggiornato il 03/06/2025 by CedDgtno
Protocollo n° 15008 del 23/05/2025 – . Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco relativo al riconoscimento reciproco delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 27 marzo 2024
Possono essere considerate valide, ai fini della conversione, esclusivamente le patenti di guida marocchine:
– non provvisorie e divenute permanenti prima della data di prima acquisizione della residenza in Italia (le patenti marocchine di categorie A e B sono da considerarsi provvisorie per i primi due anni dal conseguimento);
– in corso di validità,
– complete di tutti i dati identificativi del titolare (giorno, mese e anno di nascita),
– conseguite prima dell’acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare,
Inoltre, nel rispetto del paragrafo 3, non possono essere considerate valide ai fini della conversione le patenti di guida marocchine ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.
può chiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell’istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l’Accordo non si applica
Domanda redatta su apposito modello denominato mod.TT 2112 (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA TARIFFA N003 ( Euro 10,20 su c./c. 9001 e Euro 32 su c./c. 4028) Descrizione Pratica: CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
Informativa sul trattamento dati personali completa dell’autorizzazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito MODULO con l’indicazione di:
- attuale residenza;
- data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
Certificato Medico dematerializzato, in bollo da assolvere con versamento sul c/c 4028 con foto ( con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Ufficio della Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
Patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa;
Fotocopia carta di identità
Fotocopia codice fiscale
L’ufficio motorizzazione può chiedere la traduzione della patente di guida marocchina ove sorgano dubbi circa la validità e/o l’autenticità della patente da convertire, nonché dei dati in essa contenuti. Nel caso venga richiesta la Traduzione integrale della patente di guida, può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario;
b) Consolato con firma del Console o Funzionario consolare legalizzata in Prefettura.
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o la Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del ritiro del documento di guida. Saranno, inoltre, ritenute valide ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari, anche le ricevute postali attestanti l’istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno(in quest’ultimo caso occorre allegare fotocopia del permesso di soggiorno scaduto).