Aggiornato il 27/01/2025 by CedDgtno
I soggetti destinatari di un provvedimento di revisione tecnica della patente, disposta ai sensi dell’art. 126-bis o 128 c.d.s., per iscriversi all’esame di revisione tecnica della patente di guida, devono presentare:
Domanda (entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione) redatta su modello denominato denominato mod. TT 746 compilato e firmato (annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità);
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA CODICE TARIFFA N017 (c/c 4028 €16,00 ) – Descrizione Pratica: REVISIONE PATENTE
Provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
Certificato medico dematerializzato rilasciato dai medici di cui all’art. 119 comma 2 del CDS (con data di rilascio non anteriore a tre mesi) se la patente è scaduta di validità; rilasciato dai medici di cui all’art. 119 comma 4 del CDS (con data non anteriore a tre e sei mesi) se nel provvedimento è prescritta la presentazione del certificato medico rilasciato dalla Commissione medico locale Patenti;
Fotocopia patente, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l’esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione indicato nel provvedimento (al termine del periodo di sospensione l’interessato deve richiedere la restituzione della patente alla Prefettura). In caso di smarrimento della patente di guida presentare denuncia di smarrimento della patente di guida (in originale oppure fotocopia unitamente a una dichiarazione di atto notorio di aver presentato la denuncia);
L’Ufficio, su richiesta del conducente, prenota l’esame di teoria e, successivamente al superamento del suddetto esame, sempre su richiesta dell’utente, prenota la prova di guida. Se la presentazione dell’istanza di revisione avviene oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile potrebbe disporre la sospensione della patente di guida;
La sospensione della patente di guida è disposta anche quando il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione;
La prova pratica di revisione può svolgersi su veicolo NON munito di doppi comandi ed il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, CDS;
In caso di esito negativo di una delle due prove (teoria o guida), la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b) del Codice della Strada;
La domanda ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare una nuova istanza;
Nell’arco di validità della domanda per l’esame di revisione, è consentito, al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica. Il conducente che, nell’arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria, ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.