Aggiornato il 15/05/2020 by CedDgtno

Si possono presentare i seguenti casi:

a) Conducente residente in Italia, titolare di CQC italiana e di patente extracomunitaria, rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciprocità oppure scaduta di validità.

In tal caso, ai sensi dell’articolo 22, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 286/2005 e successive modificazioni (come introdotto dall’articolo 51, co. 1, lett. c della legge n. 120/2010) al titolare è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all’art. 116, comma 6, del Codice della strada; all’atto del rilascio della patente italiana conseguita per esami, può essere rilasciato il duplicato della CQC con una data di scadenza corrispondente a quella della CQC italiana precedentemente posseduta.

b) Conducente residente in Italia, titolare di CQC italiana e di patente extracomunitaria in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida.

In questo caso il titolare può convertire la patente estera posseduta nella equipollente patente italiana e conseguire un duplicato della CQC avente data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta.

In tutti e due i precedenti casi, qualora la CQC precedentemente posseduta sia scaduta, il duplicato della stessa non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l’esame, ai sensi dell’articolo 13, co. 10, del DM 16 ottobre 2009.

NOTA BENE:

CASO DI PATENTI EXTRACOMUNITARIE RILASCIATE DA STATI ESTERI CON CUI ESISTONO I RAPPORTI DI RECIPROCITÀ MA REDATTI SU MODELLI NON ANCORA CONVERTIBILI (ES MODELLI FORMATO CARD).

NEL CASO DI RICHIESTA DI CQC, DA PARTE DI TITOLARI DI PATENTI EXTRACOMUNITARIE REDATTE SU MODELLI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEGLI ACCORDI IN VIGORE (ES. FORMATO CARD) E QUINDI NON CONVERTIBILI IN ITALIA FINO ALLA DEFINIZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO DI RECIPROCITÀ IN VIGORE, POTRÀ ESSERE RILASCIATA UNA CQC CON RIFERIMENTO ALLA PATENTE EXTRACOMUNITARIA, OVE OVVIAMENTE VE NE SIANO TUTTI I PRESUPPOSTI, E SOLTANTO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON SIA RESIDENTE IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO.

CASO DI CONDUCENTE RESIDENTE IN ITALIA, TITOLARE DI PATENTE EXTRAXOMUNITARIA CONVERTIBILE IN ITALIA.

IL CONDUCENTE RESIDENTE IN ITALIA, ASSUNTO CON LA QUALIFICA DI AUTISTA, TITOLARE DI PATENTE EXTRACOMUNITARIA RILASCIATA DA UNO STATO CON CUI ESISTONO I RAPPORTI DI RECIPROCITÀ, DEVE PRIMA PROCEDERE ALLA CONVERSIONE DELLA PATENTE EXTRACOMUNITARIA IN PATENTE ITALIANA E SOLTANTO SUCCESSIVAMENTE POTRÀ OTTENERE IL RILASCIO DELLA CQC ITALIANA PER DOCUMENTAZIONE (V. PARAGR. 3.4 LETTERA B DELLA CIRCOLARE 22.10.2010 PROT. N. 85349/08.03).

NON E’ PIU’ AMMESSA LA CONVERSIONE DI CQC RILASCIATE DA UNO STATO MEMBRO UE.

IL DECRETO DEL 22 OTTOBRE 2010, RECANTE “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE”, CHE HA MODIFICATO IL D.D. 7 FEBBRAIO 2007 IN MATERIA DI RILASCIO DELLA CQC, HA SOPPRESSO IL COMMA 1 DELL’ART. 6 DI QUEST’ULTIMO, CHE DISCIPLINAVA L’IPOTESI DI CONVERSIONE DI UNA CQC RILASCIATA DA ALTRO STATO MEMBRO IN CQC ITALIANA