Aggiornato il 20/09/2021 by CedDgtno

Il decreto ministeriale 11 novembre 2011 n.213 definisce le modalità applicative della “guida accompagnata”, una novità introdotta nell’articolo 115 del Codice della strada dalla Legge 120 del 2010.

Il provvedimento entra in vigore a decorrere dal 120° giorno successivo alla data della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011.

A decorrere dal 23 aprile 2012, può richiedere la “guida accompagnata” chi ha compiuto 17 anni ed ha già una patente A1 o B1, che si consegue a 16 anni (categorie Patenti di guida ).

Il minore deve ottenere un’apposita autorizzazione alla guida accompagnata, rilasciata solo a chi abbia frequentato un corso della durata di almeno 10 ore di guida presso un’autoscuola o Centro di istruzione automobilistica ( PROGRAMMA CORSO DI GUIDA ) che al termine consegnerà all’allievo l’attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Durante la guida accompagnata, il minore non può guidare da solo, ma deve avere sempre a fianco un accompagnatore con patente B o superiore conseguita da almeno 10 anni, di età non superiore ai 60 anni e che non abbia subito provvedimenti di sospensione della patente negli ultimi 5 anni. La vettura, inoltre, deve esporre, nella parte anteriore e posteriore, un contrassegno con la scritta in lettere maiuscole “GA” (acronimo di “Guida Accompagnata”), di colore nero su fondo giallo retroriflettente e di dimensioni standard specificate nel decreto (visualizza modello)

Per richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata, l’interessato deve presentare apposita istanza presso un Ufficio della Motorizzazione corredata della documentazione prevista.

L’istanza non può essere accolta se la patente posseduta dal minore è scaduta di validità o se sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

L’Ufficio Motorizzazione Civile, dopo le opportune verifiche , rilascia una ricevuta di presentazione dell’istanza, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata presso un’autoscuola.

La ricevuta è rilasciata:

a) con scadenza di validità alla data di compimento del diciottesimo anno di età, in favore del minore, titolare di patente di guida in corso di validità con scadenza successiva alla predetta data;

b) con scadenza di validità in data corrispondente a quella della patente posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità della ricevuta con data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non superiore al compimento del diciottesimo anno di età del titolare.

Nel caso in cui, durante il periodo di guida accompagnata, il minore commette violazioni , il diritto all’autorizzazione è revocato ed è inserito apposito ostativo nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Analogamente si procede nel caso in cui la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi il minore non può ripresentare l’istanza di autorizzazione alla guida accompagnata.

Il corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata deve essere svolto presso un’autoscuola. Se il minore è mutilato o minorato, l’autoscuola deve svolgere corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale; in alternativa tale tipologia di corso deve essere effettuata presso un centro di istruzione automobilistica.

Il corso di formazione:

  • va effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi;
  • si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l’istruttore autorizzato e abilitato;
  • prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna;
  • deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida.

Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore, da parte dell’autoscuola, di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.
Nota Bene: l’aspirante al conseguimento della patente di categoria B, già minore autorizzato alla guida accompagnata, è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida purché:

  • presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno, e
  • in qualità di minore autorizzato, non sia incorso nella revoca dell’autorizzazione.