Aggiornato il 05/10/2020 by CedDgtno
Nuove modalità di autenticazione degli atti
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 – art. 7 (G.U. n.153 del 4 luglio 2006)
SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
- I notai
- Gli uffici comunali
- Gli uffici della Motorizzazione Civile
- Gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico
- I titolari degli Studi di consulenza automobilistica che hanno attivato lo Sportello Telematico dell’Automobilista
MODALITA’ DELL’AUTENTICA
- La sottoscrizione deve essere resa dal dichiarante (venditore) in presenza del soggetto competente alla sua autentica
- Il dichiarante deve essere munito di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e del Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo
- L’atto di vendita viene redatto sul retro del CdP
- In caso di smarrimento del CdP è necessaria la presenza contestuale di venditore ed acquirente e la formalità deve essere espletata presso il PRA
FORMALITA’ PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE
- Presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) l’autentica della firma deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta di passaggio di proprietà
- Contestualmente, dovrà essere presentata dall’acquirente, presso lo stesso Ufficio in cui è stata effettuata l’autentica, anche la richiesta di rilascio del nuovo CdP e di aggiornamento della carta di circolazione
- È possibile presentare presso un UMC la richiesta di rilascio del nuovo CdP e di aggiornamento della carta di circolazione con atto già autenticato da uno degli altri soggetti autorizzati.
COSTI DELL’AUTENTICA
- L’autentica è eseguita gratuitamente, salvo i diritti di segreteria che al momento attuale sono dovuti solo agli uffici comunali
- È previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo (€ 16 )