Aggiornato il 05/10/2020 by CedDgtno

Nuove modalità di autenticazione degli atti

Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 – art. 7 (G.U. n.153 del 4 luglio 2006)

SOGGETTI ABILITATI ALL’AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI

  • I notai
  • Gli uffici comunali
  • Gli uffici della Motorizzazione Civile
  • Gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico
  • I titolari degli Studi di consulenza automobilistica che hanno attivato lo Sportello Telematico dell’Automobilista

MODALITA’ DELL’AUTENTICA

  • La sottoscrizione deve essere resa dal dichiarante (venditore) in presenza del soggetto competente alla sua autentica
  • Il dichiarante deve essere munito di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità e del Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo
  • L’atto di vendita viene redatto sul retro del CdP
  • In caso di smarrimento del CdP è necessaria la presenza contestuale di venditore ed acquirente e la formalità deve essere espletata presso il PRA

FORMALITA’ PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVILE

  • Presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) l’autentica della firma deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta di passaggio di proprietà
  • Contestualmente, dovrà essere presentata dall’acquirente, presso lo stesso Ufficio in cui è stata effettuata l’autentica, anche la richiesta di rilascio del nuovo CdP e di aggiornamento della carta di circolazione
  • È possibile presentare presso un UMC la richiesta di rilascio del nuovo CdP e di aggiornamento della carta di circolazione con atto già autenticato da uno degli altri soggetti autorizzati.

COSTI DELL’AUTENTICA

  • L’autentica è eseguita gratuitamente, salvo i diritti di segreteria che al momento attuale sono dovuti solo agli uffici comunali
  • È previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo (€ 16 )