Aggiornato il 07/10/2021 by CedDgtno

L’art. 4 del DM 06/10/2006 prevede che i corsi per il rilascio del CFP possono essere svolti da:

Autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero

Enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero,

Istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:

  • di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti azienda di produzione di merci pericolose, ovvero;
  • di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti di aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l’autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Le autoscuole/enti/organismi che intendano svolgere corsi CFP-ADR devono ottenere apposita autorizzazione dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest, utilizzando l’allegato 1-2-3 (a seconda del caso che ricorre), e dovranno dimostrare di essere in possesso di appositi requisiti.

In particolare i docenti dovranno possedere:

Docente Tecnico in possesso di:

  • laurea in chimica o in ingegneria (anche triennale così come previsto dalla nota prot. 60948DIV 3/F del 15/06/2009 del superiore Ministero – Divisione 3);
  • copia del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose relativo alla modalità stradale e per classi di materie oggetto del corso di formazione che intende svolgere.

Docente Medico in possesso di:

  • Laurea in medicina.

Commissione per accreditamento degli organismi

E’ istituita presso la D.G.T. del Nord-Ovest una apposita commissione al fine di valutare i requisiti necessari per accreditare le organizzazioni o gli enti, che ne facciano esplicita richiesta, per l’effettuazione dei corsi di formazione professionale (DM 06/10/2006).

La commissione è composta da:

  • un dirigente della D.G.T. del Nord-Ovest con funzione di Presidente;
  • tre funzionari della D.G.T. del Nord-Ovest;
  • un funzionario del Ministero dell’Interno;
  • un funzionario della D.G.T. del Nord-Ovest che svolgerà la mansione di segretario ed avrà il compito di organizzare e di fissare le date delle sedute

Tale commissione ha il compito di:

  • valutare e autorizzare gli enti e/o organismi di nuova istituzione e le eventuali variazioni richieste;
  • procedere all’esame di eventuali segnalazioni di anomalie rilevate dagli UMC anche durante l’attività ispettiva al fine di procedere ad eventuali provvedimenti (diffida, sospensione, revoca dell’autorizzazione).

Le decisioni adottate dalla Commissione hanno la natura di provvedimenti definitivi.