Aggiornato il 23/10/2025 by CedDgtno
L’art. 4 del DM 06/10/2006 come modificato dal DM del 06/05/2025 prevede che i corsi per il rilascio del CFP possono essere svolti da:
a) Autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell’art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
b) Enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero,
c) Istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell’attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti azienda di produzione di merci pericolose, ovvero;
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti di aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l’autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
- associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto
d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino già accreditate per l’effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all’art. 8.
Le autoscuole/enti/organismi che intendano svolgere corsi CFP-ADR devono ottenere apposita autorizzazione dalla Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest, utilizzando l’allegato 1-2-3 (a seconda del caso che ricorre), e dovranno dimostrare di essere in possesso di appositi requisiti.
In particolare i docenti dovranno possedere:
Docente Tecnico in possesso di:
- laurea in chimica o in ingegneria o lauree equipollenti
- copia del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose relativo alla modalità stradale e per classi di materie oggetto del corso di formazione che intende svolgere;
- associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero dei Trasporti del 06/05/2025 – Corsi ADR.
Docente Medico in possesso di:
- Laurea in medicina.