Aggiornato il 03/11/2022 by CedDgtno
NEL CASO DI RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE
Domanda redatta su modello denominato TT2118, in distribuzione presso gli Uffici;
Nel caso di società autocertificazione precisando il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Se il richiedente è minorenne l’istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
- Certificato di Circolazione in originale o denuncia in caso di smarrimento, furto o sottrazione ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- Fotocopia di un Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
- Documentazione rilasciata dal Centro di raccolta ovvero dal concessionario o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato.
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA – CODICE TARIFFA N003 ( diritti 10.20 € | bolli32.00 € ) – Descrizione Pratica : CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE PER DEMOLIZIONE DI VEICOLI NON ISCRITTI AL PRA
NEL CASO DI RADIAZIONE PERDITA DI POSSESSO
Domanda redatta su modello denominato TT2118, in distribuzione presso gli Uffici;
Nel caso di società autocertificazione precisando il numero di iscrizione alla Camera di Commercio;
Se il richiedente è minorenne l‘istanza deve essere sottoscritta dal genitore o dal tutore allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Fotocopia di un Documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;
Certificato di Circolazione in originale o denuncia in caso di smarrimento, furto o sottrazione, o in originale il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
Denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo;
Versamenti : GUIDA PAGAMENTO
TRAMITE PAGO PA – CODICE TARIFFA N003 ( diritti 10.20 € | bolli32.00 € ) – Descrizione Pratica : CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE PER PERDITA DI POSSESSO DI VEICOLI NON ISCRITTI AL PRA
I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all’originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell’espletamento di tutte le pratiche presentate presso l’Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità. (Nel caso di richiesta comodato – proroga scadenza comodato – variazione delle annotazioni relative al comodatario il diretto interessato è il comodatario/utilizzatore del veicolo. Nel caso di fine anticipato del comodato il diretto interessato è il comodante.)
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di DELEGA su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Studio di Consulenza Automobilistica
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana, l’identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.